Decreto legislativo n. 502/ 92
Testo aggiornato del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante:'Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421'
testo integrato e aggiornato del d.leg.vo 502 92.doc
 

Decreto Ministero Universita' n.99-2003 scuole spec.
Ammissione alle Scuole di Specializzazione
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D.LEGISL.396-97 RAPPR.SINDACALE
RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE
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D-L-89 CONV.L.141/03-decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87 - legge n. 149
PROROGA L.P.MEDICI AL 2006
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REVERSIBILITA' RAPPPORTO ESCLUSIVO CONTRATTO CONVEZIONI INCOMPATIBILITA'-SOSTITUZIONI
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DL 4-LEX 80/06
LEGGE FUNZIONAMENTO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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DPR 26.2.07 DIR SC. IRCCS
Gazzetta Ufficiale N. 80 del 5 Aprile 2007 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2007, n.42 Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS.
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decreto MIUR PER ACCESSO UNIVERSITA' MED
PUBBLICATO IN GU IL NUOVO DECRETO CHE REGOLA LE MODALITA' D ESAME PER L'ACCESSO A MEDICINA E ALLE PROFESSIONE SANITARIE CON CALENDARIO CONCORSI
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DECRETO LEGGE N 23 E LEX CONVERSIONE N.64 -MAGGIO 2007
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PROROGATA LA LIBERA PROFESSIONE NEGLI STUDI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER INF E TEC.RAD.
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questa os non condivide assolutamente la volonta del governo di considerare assenteisti i lavoratori. evidentemente il ministero non conosce bene lo stato di salute degli italiani , si allega ,comunque,la circolare esplicativa dell'arti.71
 

dl 112-08 testo coord
la manovra di contenimento ec.di giugno 2008.vedi in particolare art 71 assenza per malattie e art 72 collocamento a riposo anticipato per chi maturera' 40 nel prossimo quinquennio.
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leggi di interesse per la tutela della maternita' e paternita(congedi parentali)e degli handicaps
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CASSAZIONE Il professionista demansionato ha diritto a tutti i danni Massima tutela per i lavoratori professionisti. Infatti hanno diritto ai danni patrimoniali e non patrimoniali nel caso in cui il superiore gerarchico li abbia ingiustamente demansionati ed estromessi da qualunque attività, compromettendone così la carriera e la vita di relazione. La Cassazione con una sentenza di febbraio 2010 ha usato il pugno di ferro contro un primario che aveva demansionato, non facendolo partecipare a nessuna attività del reparto, un chirurgo anziano che, per questo, gli aveva fatto causa. Non solo. I giudici della terza sezione civile hanno anche annoverato “il lavoro del professionista” fra quelli tutelati dalla Costituzione, “secondo le teorie organicistiche e laburistiche anche europee”. In sintesi, mette nero su bianco la Cassazione, “il lavoratore professionista va posto in uno stato costituzionalmente protetto, per le connotazioni essenziali e le condizioni di qualificazione e dignità professionale; in altri termini in una posizione soggettiva costituzionalmente protetta”. Insomma, la terza sezione civile della Suprema corte ha accolto il ricorso degli eredi del chirurgo demansionato dal suo primario affermando il principio secondo cui “in una fattispecie di rapporto gerarchico professionale, quale quello che r icorre tra il primario di un reparto ospedaliero di chirurgia pediatrica e l’aiuto anziano già operante nel reparto, rapporto che integra un contatto sociale dove la posizione del professionista dequalificato è presidiata da precetti costituzionali, costituisce fatto colposo che configura illecito civile continuato ed aggravato dal persistere della volontà punitiva e di atti diretti all’emarginazione del professionista, la condotta del primario che, nell’esercizio delle mansioni cui era addetto. Tale condotta altamente lesiva è soggettivamente imputabile al primario, come soggetto agente, ed esprime l’elemento soggettivo della colpa in senso lato, essendo intenzionalmente preordinata alla distruzione della dignità personale e dell’immagine professionale e delle stesse possibilità di lavoro in ambito professionale, con lesione immediata e diretta dei diritti inviolabili del lavoratore professionista”.
 

 

   

 

 

 

 


 
 
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